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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo IV
Art. 87
Art. 87 c.p.
Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere.
La disposizione della prima parte dell'
articolo 85
non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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