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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo IV
Art. 91
Art. 91 c.p.
Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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