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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo IV
Art. 92
Art. 92 c.p.
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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