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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo IV
Art. 96
Art. 96 c.p.
Sordomutismo.
Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere. Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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