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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo IV
Art. 102
Art. 102 c.p.c.
Litisconsorzio necessario.
Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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