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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo V
Art. 114
Art. 114 c.p.c.
Pronuncia secondo equità a richiesta di parte.
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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