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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo V
Art. 117
Art. 117 c.p.c.
Interrogatorio non formale delle parti.
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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