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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo VI
Art. 121
Art. 121 c.p.c.
Libertà di forme.
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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