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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo VI
Art. 124
Art. 124 c.p.c.
Interrogazione del sordo e del muto.
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'
articolo 122
ultimo comma.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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