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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo VI
Art. 128
Art. 128 c.p.c.
Udienza pubblica.
L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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