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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 13
Art. 13 c.p.c.
Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.
Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [c.c.
433
], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue [c.c.
1861
], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [c.c.
960
].
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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