Giurisprudenza
Nel procedimento di cassazione, ai sensi degli artt. 136 e 366 c.p.c., in virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, il cancelliere può eseguire la comunicazione dei provvedimenti tramite deposito in cancelleria (sempre che il difensore non abbia eletto domicilio in Roma) solo se non è andata a buon fine la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, né quella via fax. (Fattispecie anteriore alla disciplina sulle comunicazioni telematiche obbligatorie ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, divenuta operativa riguardo al procedimento di cassazione dal 15 febbraio 2016 per effetto di d.m. 19 gennaio 2016).
L'ordinanza con la quale la Corte di cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria.
In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, non viola gli obblighi derivanti dal rapporto di colleganza (di cui all'art. 22 del codice deontologico forense) l'avvocato che, avuta - in assenza della comunicazione del cancelliere di cuiall'art. 136 cod. proc. civ.- conoscenza del dispositivo di una sentenza, favorevole al proprio rappresentato, ometta di fare parte di tale dispositivo il collega di controparte e, chiesta copia autentica della sentenza (completa di motivazione), la notifichi all'altra parte.
- Art. 133 c.p.c. -
- Art. 134 c.p.c. -
- Art. 47 c.p.c. -
- Art. 50 c.p.c. -
- Art. 58 c.p.c. -
- Art. 289 c.p.c. -
- Art. 485 c.p.c. -
- Art. 525 c.p.c. -
- Art. 574 c.p.c. -
- Art. 582 c.p.c. -
- Art. 630 c.p.c. -
- Art. 631 c.p.c. -
- Art. 709 c.p.c. -
- Art. 723 c.p.c. -
- Art. 728 c.p.c. -
- Art. 739 c.p.c. -
- Art. 70 disp. att. c.p.c. -
- Art. 71 c.p.c. -
- Art. 80 c.p.c. -
- Art. 418 c.p.c. -
- Art. 170 c.p.c. -
- Art. 176 c.p.c. -
- Art. 267 c.p.c. -
- Art. 292 c.p.c. -
- Art. 192 c.p.c. -
- Art. 68 c.p.c. -
- Art. 137 c.p.c. -
- Art. 366 c.p.c. -
- Art. 45 disp. att. c.p.c.