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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo VI
Art. 160
Art. 160 c.p.c.
Nullità della notificazione.
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli
articoli 156
e
157
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 159
Art. 161
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