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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo I
Art. 174
Art. 174 c.p.c.
Immutabilità del giudice istruttore.
Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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