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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo I
Art. 185-bis
Art. 185-bis c.p.c.
Proposta di conciliazione del giudice.
Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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