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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo I
Art. 186-bis
Art. 186-bis c.p.c.
Ordinanza per il pagamento di somme non contestate.
Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli
articoli 177
, primo e secondo comma, e
178
, primo comma.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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