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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 2
Art. 2 c.p.c.
Inderogabilità convenzionale della giurisdizione. (Abrogato)
[La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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