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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 22
Art. 22 c.p.c.
Foro per le cause ereditarie.
E' competente il giudice del luogo della aperta successione per le cause: 1) relative a petizione o divisione di eredità [c.c.
713
; c.p.c.
12
,
784
] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; 2) relative alla rescissione della divisione [c.c.
763
] e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione; 3) relative a crediti verso il defunto [c.c.
752
] o a legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione; 4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente. Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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