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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo I
Art. 224
Art. 224 c.p.c.
Sequestro del documento.
Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel Codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all'
articolo precedente
. Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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