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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo I
Art. 226
Art. 226 c.p.c.
Contenuto della sentenza.
Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20. Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo
480
del codice di procedura penale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 227
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Art. 227 c.p.c.
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