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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo I
Art. 227
Art. 227 c.p.c.
Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela.
L'esecuzione delle sentenze previste nell'
articolo precedente
non può aver luogo prima che siano passate in giudicato. Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'
articolo 481
del codice di procedura penale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 228
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