info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 23
Art. 23 c.p.c.
Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Per le cause tra soci [c.c.
2247
] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [c.p.c.
19
]; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
chevron_left
Art. 22
Art. 24
chevron_right
Articoli correlati
Art. 2247 c.c.
-
Art. 19 c.p.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 23 c.p.c.
{{{testolinkato}}}