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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo I
Art. 259
Art. 259 c.p.c.
Modo dell'ispezione.
All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell'
articolo 203
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 258
Art. 260
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