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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo I
Art. 268
Art. 268 c.p.c.
Termine per l'intervento.
L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 267
Art. 269
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