Giurisprudenza
La questione relativa alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la valida costituzione del rapporto processuale, sicché deve essere esaminata prima della questione di giurisdizione, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.
Poiché ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell'impugnazione non può riesaminare d'ufficio quest'ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, né le parti possono limitarsi a sollecitare in tal senso il giudice, rimanendo irrilevante, pertanto, che nella sentenza d'appello la questione di giurisdizione sia stata egualmente trattata.
Qualora il giudice declini la giurisdizione sulla domanda principale, gli è preclusa ogni valutazione di merito, e quindi anche la decisione sulla domanda eventualmente proposta in via subordinata, la quale non può essere dichiarata improponibile, essendo riservata al giudice cui spetta la potestà di decidere, altrimenti potendosi verificare il passaggio in giudicato della statuizione sulla domanda subordinata, con la conseguente preclusione della possibilità di conoscerla da parte del giudice fornito di giurisdizione su quella principale. (Nella specie, il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione sulla domanda "ex contractu" proposta da una casa di cura privata per ottenere il corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, ed aveva altresì dichiarato improponibile la domanda subordinata exart. 2041 cod. civ.: in applicazione del predetto principio, la Corte ha riconosciuto la giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda principale e cassato con rinvio anche in riferimento alla domanda subordinata).
- Art. 359 c.p.c. -
- Art. 380 c.p.c. -
- Art. 114 disp. att. c.p.c. -
- Art. 118 disp. att. c.p.c. -
- Art. 131 disp. att. c.p.c. -
- Art. 141 disp. att. c.p.c.