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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo I
Art. 296
Art. 296 c.p.c.
Sospensione su istanza delle parti.
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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