info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo I
Art. 310
Art. 310 c.p.c.
Effetti dell'estinzione del processo.
L'estinzione del processo non estingue l'azione. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'
articolo 116
secondo comma. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 309
Art. 311
chevron_right
Articoli correlati
Art. 90 c.p.c.
-
Art. 116 c.p.c.
-
Art. 632 c.p.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 310 c.p.c.
{{{testolinkato}}}