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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo II
Art. 313
Art. 313 c.p.c.
Querela di falso.
Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'
art. 225
, secondo comma.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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