Giurisprudenza
In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione.
Quando il convenuto nel giudizio di risarcimento del danno si sia avvalso della facoltà di chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, ai sensidell'art. 1917, comma quarto, cod. civ., i fatti che provocano l'interruzione o l'estinzione della domanda di garanzia non si estendono alla domanda di risarcimento, e viceversa.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la causa avente ad oggetto la chiamata di terzi in manleva, effettuata dalla P.A. convenuta con azione di risarcimento dei danni dall'appaltatore di un'opera pubblica per inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'appalto, ove la pretesa dell'amministrazione committente di essere garantita dai terzi evocati (nella specie, soggetti pubblici coinvolti nell'esecuzione dei lavori) sia fondata sulla condotta inerte od omissiva degli stessi, la quale deve essere valutata dallo stesso giudice avente giurisdizione sulla domanda risarcitoria cui la chiamata in causa inerisce.
Nell'ipotesi in cui il locatore di un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione (nella specie, a palestra e centro estetico), convenuto in giudizio dal conduttore al fine di ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, chiami in causa il Comune, chiedendone l'affermazione dell'esclusiva responsabilità quale conseguenza dell'emanata ordinanza sindacale di sospensione dell'attività svolta nel bene locato per carenze di salubrità ed agibilità, la domanda di garanzia impropria esercitata nei confronti della P.A., per la ritenuta illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente dovuta all'insussistenza dei suoi presupposti qualificanti, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che abbia rilievo, al fine di legittimarne l'attrazione per connessione davanti al giudice ordinario, il collegamento esistente fra detto rapporto di garanzia ed il rapporto privatistico tra locatore e conduttore.
- Art. 40 c.p.c.