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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo III
Art. 324
Art. 324 c.p.c.
Cosa giudicata formale.
S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né al regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'
articolo 395
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 323
Art. 325
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