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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo III
Art. 339
Art. 339 c.p.c.
Appellabilità delle sentenze.
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'
articolo 360
, secondo comma. È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'
articolo 114
. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'
articolo 113
, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 340
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