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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo III
Art. 342
Art. 342 c.p.c.
Forma dell'appello.
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'
articolo 163
. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art.
163-bis
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 163 c.p.c.
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Art. 163-bis c.p.c.
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