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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo III
Art. 347
Art. 347 c.p.c.
Forme e termini della costituzione in appello.
La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'
articolo 168
e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 168 c.p.c.
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Art. 123-bis disp. att. c.p.c.
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