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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 35
Art. 35 c.p.c.
Eccezione di compensazione.
Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'
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.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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