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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo III
Art. 362
Art. 362 c.p.c.
Altri casi di ricorso.
Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'
articolo 325
secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1. i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari; 2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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