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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 37
Art. 37 c.p.c.
Difetto di giurisdizione.
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario [c.p.c.
339
,
360
, n. 1] nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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Art. 36
Art. 38
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