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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo III
Art. 378
Art. 378 c.p.c.
Deposito di memorie di parte.
Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 377
Art. 379
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Art. 140 disp. att. c.p.c.
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