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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo III
Art. 388
Art. 388 c.p.c.
Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito.
Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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