info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo III
Art. 390
Art. 390 c.p.c.
Rinuncia.
La parte può rinunciare al ricorso principale [c.p.c.
360
] o incidentale [c.p.c.
371
] finché non sia cominciata la relazione all'udienza [c.p.c.
379
], o sino alla data dell'adunanza camerale, o finche' non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo
380-ter
. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto [c.p.c.
84
]. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Ultimo aggiornamento:
14 maggio 2017
chevron_left
Art. 389
Art. 391
chevron_right
Articoli correlati
Art. 366 c.p.c.
-
Art. 360 c.p.c.
-
Art. 371 c.p.c.
-
Art. 379 c.p.c.
-
Art. 380-ter c.p.c.
-
Art. 84 c.p.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 390 c.p.c.
{{{testolinkato}}}