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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo III
Art. 391-ter
Art. 391-ter c.p.c.
Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo.
Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'
articolo 395
e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli
articoli 398
, commi secondo e terzo, e
405
, comma secondo. Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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