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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo III
Art. 405
Art. 405 c.p.c.
Domanda di opposizione.
L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'
articolo 163
, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'
articolo precedente
, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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