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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo III
Art. 408
Art. 408 c.p.c.
Decisione.
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire quattrocento se la sentenza impugnata è del giudice di pace, di lire milleduecento se è del tribunale e di lire duemilaquattrocento in ogni altro caso.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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