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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 412-bis
Art. 412-bis c.p.c.
Procedibilità della domanda. (Abrogato)
[ L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'
articolo 416
e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'
articolo 420
. Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Trascorso il termine di cui al primo comma dell'
articolo 410-bis
, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'
articolo 308
. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV].]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 412
Art. 412-ter
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