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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 419
Art. 419 c.p.c.
Intervento volontario.
Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'
articolo 105
non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli
articoli 414
e
416
in quanto applicabili.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 418
Art. 420
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