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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 424
Art. 424 c.p.c.
Assistenza del consulente tecnico.
Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'
articolo 61
. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'
articolo 420
. Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente
articolo 422
. Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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