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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 430
Art. 430 c.p.c.
Deposito della sentenza.
La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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