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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 440
Art. 440 c.p.c.
Appellabilità delle sentenze.
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a euro 25,82.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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Art. 439
Art. 441
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