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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 448
Art. 448 c.p.c.
Rimessione al collegio. (Abrogato)
[Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l'udienza di cui all'
articolo 190
entro i venti giorni successivi. Nei processi riguardanti controversie di cottimo, il termine è ridotto a metà e la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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