info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 449
Art. 449 c.p.c.
Disposizioni sulle spese. (Abrogato)
[Nelle cause di valore non superiore alle lire duemila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell'avvocato dal quale l'altra parte si è fatta assistere. Nelle cause di valore superiore alle lire duemila, il giudice, quando condanna alle spese, determina, secondo le circostanze, se in esse siano da comprendere, in tutto o in parte, gli onorari dell'avvocato.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 448
Art. 450
chevron_right
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 449 c.p.c.
{{{testolinkato}}}