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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 455
Art. 455 c.p.c.
Arbitrato dei consulenti tecnici. (Abrogato)
[ Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d'accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d'ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti. Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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